Indice
- La prassi di attendere il difensore di fiducia: un caso di risvolto pratico.
- La massima della Cassazione
- Il caso in esame
- La prassi di attendere il difensore di fiducia: L’analisi della Corte
- Precedenti giurisprudenziali
- Conclusioni
La prassi di attendere il difensore di fiducia: un caso di risvolto pratico.
La questione della prassi di attendere il difensore di fiducia in aula solleva, a livello pratico, interrogativi importanti sulla tutela del diritto di difesa. Un caso recente, affrontato dalla Corte di Cassazione nella Sent. Sez. 4 Num. 2779 Anno 2025, depositata il 23 gennaio 2025, offre spunti di riflessione significativi per comprendere i confini tra le esigenze procedurali e il rispetto del ruolo dell’avvocato di fiducia.
La massima della Cassazione
In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che
«la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale».
Questo principio ribadisce che, pur essendo auspicabile un atteggiamento flessibile da parte dei giudici, l’ordinamento non impone un obbligo di attesa del difensore in ritardo rispetto all’orario prefissato dell’udienza, lasciando così prevalere le esigenze di celerità del processo.
Il caso in esame
Il caso ha riguardato un imputato che, pur avendo nominato un difensore di fiducia, si è trovato rappresentato da un difensore d’ufficio a causa del ritardo del sostituto del legale incaricato. Nel dettaglio, il processo è stato avviato pochi minuti dopo l’orario stabilito, con la nomina di un avvocato d’ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p.
La prassi di attendere il difensore di fiducia: L’analisi della Corte
Secondo la Suprema Corte, nella Sent. Sez. 4 Num. 2779 Anno 2025, la mancata attesa del difensore di fiducia non ha inficiato la validità del procedimento. Nella sentenza si legge che, se il sostituto legale fosse arrivato puntualmente, avrebbe potuto far presente eventuali errori di verbalizzazione o altre problematiche.
Un ulteriore punto sottolineato dalla Corte riguarda il verbale dell’udienza: pur essendovi state inesattezze formali, queste non hanno influito sulla sostanza del diritto di difesa, in quanto l’assistenza tecnica dell’imputato era comunque garantita.
Precedenti giurisprudenziali
Il ricorrente aveva invocato un precedente della Cassazione (Sez. 3, n. 45190/2013), nel quale era stata annullata un’ordinanza di archiviazione per mancata attesa del difensore che aveva comunicato un ritardo di 40 minuti. Tuttavia, la Sent. Sez. 4 Num. 2779 Anno 2025 ha evidenziato che il ritardo del difensore, nel caso in questione, non era stato preannunciato, rendendo i due scenari non comparabili.
Conclusioni
La Sent. Sez. 4 Num. 2779 Anno 2025, depositata il 23 gennaio 2025, sottolinea un equilibrio delicato tra il rispetto delle garanzie difensive e le esigenze di celerità del processo. Pur riconoscendo l’importanza della prassi di attendere il difensore di fiducia, la Corte ha evidenziato che questa non è vincolante per il giudice, rimettendo quindi alla discrezionalità dell’organo giudicante la decisione di proseguire in assenza del legale designato.
Questo caso evidenzia come la tutela del diritto di difesa debba essere bilanciata con l’efficienza del sistema giudiziario, sollevando interrogativi su come conciliare queste esigenze in modo equo e rispettoso del ruolo dell’avvocatura.
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