A partire dal 25 agosto 2024, con l’entrata in vigore della cosiddetta “riforma Nordio”, vi sono importanti novità riguardanti le impugnazioni. Attenzione, però: queste riguardano solo i difensori di fiducia.

Una delle principali modifiche è l’abrogazione del comma 1 ter dell’articolo 581 del codice di procedura penale. In precedenza, da ormai qualche anno, era necessario che, insieme all’atto di impugnazione, fosse presentata una dichiarazione o elezione di domicilio, pena l’inammissibilità. Ora, questa regola non esiste più.

È stato modificato anche il comma 1 quater dello stesso articolo, che adesso si riferisce esclusivamente ai difensori d’ufficio. La nuova norma prevede che, in caso di impugnazione proposta dal difensore d’ufficio per un imputato che sia stato giudicato in assenza, venga depositato un mandato specifico per l’impugnazione, rilasciato dopo la sentenza. Questo mandato deve contenere anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, fondamentale per le notifiche del decreto di citazione a giudizio.

In sintesi, le nuove regole semplificano le procedure solo per i difensori di fiducia, mentre i difensori d’ufficio devono attenersi a requisiti più stringenti. Ancora una volta, sembra che chi ha maggiori risorse possa contare su strade più agevoli, mentre chi è meno fortunato si trova a dover affrontare un sistema che sembra sempre più complesso e gravoso. Una riforma che, anziché promuovere l’equità, rischia di accentuare le disparità.