Studio Legale Niccolò Zampaolo

Cass. pen., sez. IV, ud. 5 luglio 2024 (dep. 22 agosto 2024), n. 32984

La sentenza n. 32984 del 2024 della IV Sezione affronta la questione dell’autenticazione della firma dell’assistito contenuta nella dichiarazione o elezione di domicilio, nel contesto della presentazione di un atto di impugnazione tramite PEC, firmato digitalmente. La Suprema Corte afferma che, in base all’art. 581 ter c.p.p., non è necessario che il difensore autentichi la firma dell’assistito quando l’elezione di domicilio è allegata all’atto di impugnazione depositato telematicamente e sottoscritto digitalmente.

In un obiter dictum, la Corte chiarisce anche che, nonostante l’entrata in vigore del D.M. 217 del 2023, il deposito degli atti tramite PEC rimane valido, dissipando così i dubbi sollevati da molti operatori del diritto.

La Cassazione specifica inoltre che, ai sensi dell’art. 581, comma 1 ter c.p.p., l’elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione in giudizio in appello deve essere depositata insieme all’atto di impugnazione. Questo adempimento, necessario per evitare l’inammissibilità, rende l’elezione di domicilio parte integrante dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, l’autenticazione della firma sull’elezione di domicilio può considerarsi implicitamente avvenuta con la firma digitale apposta dal difensore sull’atto di impugnazione depositato via PEC.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che, poiché gli atti contenenti l’elezione di domicilio e la procura speciale ad impugnare sono stati depositati insieme all’impugnazione, l’autenticazione della firma dell’assistito è implicita nella firma digitale apposta dal difensore sull’atto di appello presentato telematicamente.