
Indice
- Violenza sessuale senza contatto fisico: il contesto fattuale
- i presupposti giuridici secondo la Cassazione
- Violenza sessuale senza contatto fisico: gli estratti salienti della motivazione
- Violenza sessuale senza contatto fisico: la procedibilità e le altre imputazioni
- conclusioni in tema di violenza sessuale
Violenza sessuale senza contatto fisico: il contesto fattuale
Analizziamo il caso esaminato dalla Cassazione, III sezione, sentenza n. 5688 del 12 febbraio 2025, che ribadisce la possibile configurazione del delitto di violenza sessuale senza contatto fisico.
L’imputato era sottoposto a procedimento penale per i delitti di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) e violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
La particolarità della fattispecie in esame risiedeva nella realizzazione di un video di autoerotismo da parte della vittima, su imposizione (mediante reiterate minacce) del soggetto attivo, che non era fisicamente presente al momento dell’atto.
i presupposti giuridici secondo la Cassazione
La sentenza esplicita i presupposti per la configurabilità della violenza sessuale senza contatto fisico. Nel testo, la Corte afferma che:
“Il reato di violenza sessuale può configurarsi indipendentemente da un contatto fisico tra l’agente e la vittima allorquando venga lesa la capacità di autodeterminazione di quest’ultima per essere stata costretta, mediante violenza o minaccia (art. 609-bis primo comma), ovvero indotta (art. 609-bis secondo comma) alla profanazione della sua sfera sessuale.”
Ne consegue che, se la persona offesa è obbligata a compiere su di sé atti di natura sessuale, in forza di un atteggiamento intimidatorio o coercitivo dell’agente, l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p. può dirsi integrato, pur in assenza di contiguità corporea.
Violenza sessuale senza contatto fisico: gli estratti salienti della motivazione
In altro passo (pag. 4 e segg.), la Corte chiarisce:
“Essendo il reato di violenza sessuale posto a presidio della libertà personale dell’individuo che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà […] si deve perciò escludere che […] rivesta alcuna rilevanza […] la circostanza che l’imputato non abbia direttamente o virtualmente assistito all’esecuzione del video che la donna aveva autonomamente realizzato ritraendosi nell’atto […] e successivamente inviatogli…”
Ciò significa che, ai fini dell’integrazione della condotta tipica, non è necessario che l’agente partecipi fisicamente o assista telematicamente: basta la sua azione coercitiva, ovvero l’imposizione mediante minaccia, a ledere la libertà sessuale della vittima.
Violenza sessuale senza contatto fisico: la procedibilità e le altre imputazioni
La Corte puntualizza altresì la procedibilità d’ufficio della violenza sessuale senza contatto fisico nei casi in cui sussista un collegamento, c.d. connessione, con reati ugualmente procedibili d’ufficio. È emerso come la contestazione sia stata formulata anche in ragione della concomitanza di fatti riconducibili agli artt. 612-bis e 629 c.p. (attività persecutorie e tentativi di estorsione), ulteriormente aggravati dalla condotta di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.).
“Dal momento che il delitto di violenza sessuale è connesso ad altri reati procedibili d’ufficio […] la remissione di querela […] non ha precluso la successiva contestazione e la prosecuzione del giudizio in mancanza di consenso della persona offesa.”
La Corte ha ritenuto inapplicabile l’assorbimento del reato di estorsione in quello di atti persecutori (stante la differente oggettività giuridica) e ha confermato la configurabilità dell’art. 612-ter c.p. (il c.d. “revenge porn”) per l’illecita divulgazione di filmati con finalità denigratoria.
conclusioni in tema di violenza sessuale
Dall’analisi della pronuncia emerge con chiarezza come la violenza sessuale, anche senza contatto fisico rientri a pieno titolo nel perimetro di punibilità ex art. 609-bis c.p., quando l’offesa alla libertà di autodeterminazione sessuale si consumi per effetto di pressioni o intimidazioni, seppur a distanza. La Corte di Cassazione ribadisce che:
- L’assenza di un contatto corporeo non esclude la lesione del bene giuridico della libertà sessuale.
- È sufficiente l’imposizione coattiva, se tale da determinare la persona offesa a porre in essere atti sessuali su se stessa.
- L’elemento della minaccia e l’idoneità della condotta a comprimere l’autodeterminazione sessuale fungono da fondamento per la configurazione del reato.
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